Al fine di poter esprimere il voto per per le elezioni politiche, gli elettori italiani non iscritti all'Anagrafe degli Italiani all'Estero ma che vi si trovino per motivi di lavoro, cure mediche o studio per un periodo superiore a tre mesi comprendente la data delle consultazioni, nonchè gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 32° giorno antecedente il voto apposita domanda diretta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (legge 27 dicembre 2001 n. 459, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
L'opzione può essere inviata:
- per posta
- per fax
- per posta elettronica ordinaria, all'indirizzo dell'ufficio elettorale
- per Posta Elettronica Certificata (da altra PEC)
- oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera o sul modello reso disponibile dal Ministero degli Esteri e obbligatoriamente unita a copia di un valido documento d'identità dell'elettore, va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato D.P.R. 445/2000). La dichiarazione deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui andrà inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).